Cos’è
Il contratto di lavoro a tempo determinato è stato riformato dalle norme introdotte in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e dal D.lgs. n. 368 del 6.9.2001, che ha espressamente abrogato la precedente normativa.
In questo particolare tipo di contratto, viene preliminarmente fissata una precisa scadenza in coincidenza della quale il rapporto di lavoro termina.
Le aziende possono ricorrere a questo tipo di contratto esclusivamente per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Caratteristiche
Assunzione a termine deve risultare da atto scritto in cui si specificano le ragioni del contratto stesso. Copia dell’atto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. In mancanza di atto scritto l’apposizione del termine è priva di effetto. La scrittura non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.
Ai contratti collettivi nazionali di lavoro è affidata la individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato rispetto al totale dei dipendenti di una azienda. Sono, in ogni caso, esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: nella fase di avvio di nuove attività; per sostituire lavoratori assenti; per stagionalità; per intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario o occasionale; a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero per lavoratori di età superiore a 55 anni.
Sono, inoltre, esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie sopra indicate, di durata non superiore ai 7 mesi, compresa l’eventuale proroga, o non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. Tale esenzione non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di 6 mesi.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi, la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L’onere della prova, relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine stesso, è a carico del datore di lavoro.
Al lavoratore con contratto a tempo determinato, in base al principio di non discriminazione, spettano le ferie, la gratifica natalizia o tredicesima mensilità, il tfr e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, proporzionalmente al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Riferimenti normativi
D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 pubblicato sulla G.U. n. 235 del 9 ottobre 2001, Serie Generale – Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES.