Il lavoro a progetto (ex co.co.co.)


Il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, attuatore di tutti i principi direttivi contenuti nella legge n. 30 del 14 febbraio 2003, conosciuta come la Legge Biagi, contempla la specifica trattazione di una modalità di definizione di contratti di lavoro che viene definita “lavoro a progetto” – articoli 61-69 

Cosa è
Questa tipologia contrattuale ha sostituito i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti in modo autonomo dal lavoratore. In caso contrario – cioè se non si riferiscono a progetti specifici – i contratti a progetto vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dalla costituzione del rapporto di lavoro medesimo. Ci sono, però, delle eccezioni previste nello stesso decreto per due categorie di collaboratori che sono sottratte, per intero, alla nuova disciplina. Si tratta dei “co.co.co.” che operano per le società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre, il decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
Il contratto di lavoro a progetto, della durata superiore ai trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, non può essere stipulato con chi svolge una professione intellettuale che deve essere ricondotta all’iscrizione negli appositi albi professionali.

Caratteristiche
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta (ex art. 62 del D.Lgs. in esame) e deve indicare:

  • la durata della prestazione di lavoro;
  • l’indicazione del progetto di lavoro;
  • i criteri per la determinazione del corrispettivo ed il corrispettivo stesso;
  • i tempi e le modalità di pagamento e di rimborso delle spese.

Va precisato che il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.
Tenendo fermo l’obbligo della riservatezza, il collaboratore a progetto, rispettando il patto di non concorrenza, può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
Inoltre, fra gli altri diritti del collaboratore a progetto, emerge quello di essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nello svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di malattia e infortunio, il lavoratore a progetto sospende il rapporto contrattuale e non riceve alcun corrispettivo. Il rapporto riprenderà fino alla scadenza naturale del contratto senza proroghe. In caso di gravidanza, il rapporto si sospende ma scatta una proroga di 180 giorni (circa 6 mesi).
Ai lavoratori a progetto si applicano tutte le norme in materia di sicurezza. Vi sono delle novità per questa categoria di lavoratori nel campo previdenziale. La legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha stabilito che le nuove aliquote contributive sono fissate al 23% (più lo 0,50% per le prestazioni di malattia, maternità e assegno al nucleo familiare) per i lavoratori privi di qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria ed al 16% per tutti gli altri. Resta sostanzialmente invariata la suddivisione del carico contributivo tra committente che dovrà continuare a pagare i due terzi dell’aliquota e collaboratore che si farà carico di un terzo dell’aliquota stessa.

Il lavoro occasionale

Si tratta di un rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, e con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno non superiore a 5.000 euro. In caso contrario, si applicano le disposizioni relative al Lavoro a Progetto (Art. 61 del decreto legislativo 276/2003).