Il Lavoro Occasionale di tipo Accessorio


Cos’è
La riforma del lavoro attuata nel 2003 disciplina, agli artt. 70 e ss., le “prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti” .
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito:

  • dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e a persone anziane;
  • dell’insegnamento privato supplementare;
  • dei piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
  • della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
  • della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
  • dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
  • dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

Caratteristiche
Le attività lavorative in questione, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Beneficiari
Possono svolgere attività di lavoro accessorio: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l’importo autorizzato dal decreto, a titolo di rimborso spese.