Cos’è
il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in base ad esigenze produttive improvvise e non prevedibili relative a particolari necessità di ordine tecnico, così come definite nei contratti o nelle leggi.
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Il preavviso di chiamata può variare da alcuni giorni a poche ore. Il lavoratore percepisce comunque sempre una “indennità di disponibilità” a cui si sommerà il pagamento della prestazione realmente svolta. La nuova normativa estende anche ai giovani con meno di 25 anni di età e ai lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati, la possibilità di essere assunti con questa tipologia contrattuale. In Italia, l’unico tentativo di introdurre attraverso la contrattazione (non essendoci all’epoca una legge) questo istituto è stato compiuto alla Zanussi, nella primavera del 2000, attraverso un accordo separato con Cisl e Uil successivamente respinto da un referendum di tutti i lavoratori.
Caratteristiche
REQUISITI CONTRATTUALI del Lavoro Intermittente (job on call) – Titolo V, Capo I, Art. 35 L. n. 30 del 2003.
Il Contratto può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato e deve avere forma scritta recante:
- l’indicazione della durata e delle ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipula del contratto;
- il luogo e le modalità della disponibilità del lavoratore e del relativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore a un giorno;
- il trattamento economico e normativo spettante e l’indennità di disponibilità (prevista dai CCNL e non inferiore a quanto deciso dal Ministero del Lavoro), tempi e modalità di pagamento della retribuzione;
- le forme e le modalità dell’esecuzione della prestazione richiesta;
- le misure di sicurezza relative all’attività.
TIPOLOGIE DI LAVORO INTERMITTENTE ARTT. 33-36
Due sono le tipologie del lavoro intermittente:
- con assicurazione di disponibilità da parte del lavoratore di rispondere alla chiamata;
- con libertà del lavoratore di rispondere o meno alla chiamata.
L’obbligo di risposta alla chiamata deve essere scritto nel contratto, solo in questo caso spetta l’indennità di disponibilità; inoltre, in caso di mancata risposta ingiustificata vi può essere risoluzione del rapporto. In caso di malattia o altro impedimento, il lavoratore deve avvertire il datore di lavoro motivando l’assenza, altrimenti perde l’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni (salvo diversa previsione del contratto individuale), che comunque è sospesa nel periodo di assenza.