Il Decreto Legislativo n.469/97, che conferisce alle Regioni e agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro, ha modificato radicalmente il precedente sistema di collocamento; le politiche attive del lavoro non vengono più gestite dall’Amministrazione centrale ma decentrate a strutture locali più idonee a diversificare gli interventi in base alle reali esigenze del territorio, e viene aperta anche ai privati la possibilità di mediare tra domanda e offerta lavorativa.
I nuovi servizi per l’impiego assumono nuove funzioni:
- facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- garantire la realizzazione di azioni di informazione, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro;
- promuovere l’inserimento occupazionale delle donne e azioni positive per l’occupazione femminile sui luoghi di lavoro;
- promuovere opportunità ed interventi mirati per l’inserimento occupazionale dei soggetti appartenenti alle fasce deboli;
- promuovere l’accesso dei singoli e delle imprese alle opportunità di qualificazione del lavoro.
I Centri per l’impiego costituiscono le strutture operative locali dei nuovi servizi per l’impiego. Con la riforma scomparirà l’assunzione numerica: un datore di lavoro potrà assumere per chiamata diretta avendo il solo obbligo di comunicare al centro per l’impiego la scelta compiuta.
Scompare il libretto di lavoro e le liste di collocamento:
il lavoratore non sarà più iscritto alla lista della propria città di residenza, ma ad un elenco anagrafico contenente i dati di disoccupati, inoccupati o occupati in cerca di altra occupazione. L’elenco anagrafico verrà gestito con l’impiego di tecnologie informatiche che assicurino omogeneità funzionali con il Sistema Informativo Lavoro (SIL), la banca dati del Ministero del Lavoro per l’incontro domanda e offerta di lavoro.
Il libretto di lavoro viene invece sostituito da una scheda contenente, oltre ai dati dell’elenco anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilità del lavoratore. l’iscrizione al collocamento diviene volontaria e centrata sulla reale disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa. Per coloro che si iscrivono è previsto un colloquio di orientamento entro sei mesi o un anno, in base alla diversa suddivisione in classi dei lavoratori (adolescenti, giovani, disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, etc.).
Ai Centri Provinciali per l’impiego spetta comunque il compito di effettuare periodicamente interviste a coloro che si trovano “in stato di disoccupazione” e di fornire proposte di inserimento lavorativo, formazione o riqualificazione professionale.
Chi non si presenta al colloquio di orientamento perde lo ‘status’ acquisito.
Il Decreto legislativo n.469/97 apre inoltre ai soggetti privati (società, cooperative, associazioni e fondazioni ecc.) l’esercizio dell’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Per i soggetti che ricevono l’autorizzazione ministeriale ad operare sono previsti una serie di obblighi di informazione e comunicazione al servizio pubblico dei dati in loro possesso perché sia le ricerche di personale da parte delle imprese che le candidature dei lavoratori vengano diffuse a livello nazionale.
Le società di mediazione autorizzate hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal Sistema Informativo Lavoro (SIL) stipulando apposita convenzione con il Ministero del Lavoro.
Tutti coloro che cercano lavoro possono prendere contatto con i soggetti autorizzati al fine di inviare il proprio curriculum o di presentarsi direttamente.
Un elenco completo delle società di mediazione autorizzate è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro: minwelfare.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego presso le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia, oppure all’Agenzia Molise Lavoro (vai alla Sezione Indirizzi Utili).