Cosa sono
Le cooperative sono organizzazioni democratiche basate sull’adesione volontaria e sul principio di uguaglianza di tutti i soci. Esse perseguono l’obiettivo di fornire ai propri soci beni, servizi, opportunità di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle presenti sul mercato del lavoro.
Per procedere alla costituzione legale di una società cooperativa è necessario, in genere, un numero minimo di nove soci. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisse, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno.
Possono essere soci anche le persone giuridiche (società, associazioni, fondazioni).
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando questi sono persone fisiche e vengono adottate le norme della società a responsabilità limitata.
Può essere costituita esclusivamente da persone fisiche con un numero di soci non inferiore a tre e non superiore ad otto. Può essere solo a responsabilità limitata e nella denominazione sociale deve essere contenuta la specifica indicazione di piccola società cooperativa.
Il socio lavoratore diventa socio della cooperativa mediante il versamento di una quota.
In base alla legge 142 del 3 aprile 2001, esso instaura con la cooperativa sia rapporti di lavoro dipendente, autonomo, sia rapporti di collaborazione a progetto o a programma.
La cooperativa deve applicare le normative fiscali e previdenziali relative ad ogni specifico contratto.
La società cooperativa deve costituirsi con un atto pubblico stipulato da un notaio.
Tipologie cooperative
Esistono diversi tipi di cooperative:
- Cooperative di consumo
Sono cooperative di soci-consumatori, finalizzate ad acquistare beni a prezzi vantaggiosi. - Cooperative di produzione e lavoro
Sono cooperative il cui scopo consiste nel procurare lavoro ai propri soci. - Cooperative agricole
Sono cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione e distribuzione di prodotti agricoli e zootecnici. - Cooperative edilizie
Sono cooperative finalizzate alla costruzione di alloggi per i propri soci. - Cooperative miste
Sono cooperative la cui attività non è classificabile all’interno dei settori precedenti (ad esempio, cooperative turistiche, ricettive, di credito, ecc…). - Cooperative sociali
Sono cooperative per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003), entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, ha previsto la suddivisione delle cooperative in due modelli: le “società cooperative a mutualità prevalente” e le altre cooperative. Le prime sono quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi e si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività del lavoro dei soci, dei loro beni o servizi. Vengono iscritte in un apposito albo.
Affinché possano essere considerate “a mutualità prevalente” devono rispettare determinati parametri stabiliti per legge e documentarli sui bilanci; negli statuti vanno indicati determinati requisiti, che, in parte, si riferiscono alla limitazione nella distribuzione degli utili, preindicata come una delle caratteristiche delle cooperative. Questo tipo di cooperative potrà usufruire delle agevolazioni previste dalle leggi speciali.
Le altre cooperative, invece, non potranno usufruire delle agevolazioni fiscali.
Legge regionale 11 novembre 2005, n. 41
Nuova disciplina a favore della cooperazione
Le finalità previste da tale legge sono quelle di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione, sostenere l’innovazione delle imprese cooperative e valorizzarne le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell’occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio.
Essa è destinata a imprese cooperative di tutti i settori, ivi comprese le piccole società cooperative di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266; nonché ai consorzi tra imprese cooperative.
La legge istituisce, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale della cooperazione la quale svolge, fra gli altri, i seguenti compiti: studia il fenomeno della cooperazione sotto gli aspetti economici ed istituzionali, promuovendone una più attiva presenza nella comunità regionale; formula pareri e proposte alla Giunta regionale attinenti agli interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in tema di cooperazione.
Con tale intervento legislativo, la Regione Molise si impegna a favorire, mediante un apposito fondo di rotazione, la capitalizzazione delle imprese cooperative e dei loro consorzi attraverso la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato, nonché a concedere contributi in favore degli investimenti e per il sostegno alla nascita di nuove cooperative.
Per saperne di più
www.molise.confcooperative.it